(1) L’età minima per la qualifica di capo servizio è di 21 anni, mentre per le altre qualifiche, compresa quella di agente, è di 18 anni.
(2) Il candidato/La candidata deve dimostrare di possedere, oltre ai requisiti psicofisici richiesti per le qualifiche di “capo servizio” e “macchinista”, anche i seguenti requisiti:
- acuità visiva: almeno 12/10 complessivamente, con non meno di 4/10 sull’occhio peggiore e uguale o superiore a 8/10 sull’occhio migliore, raggiungibile con correzione di lenti non superiore a -8D oppure +8D;
- campo visivo: normale;
- senso cromatico: normale al test di Ishihara integrato eventualmente con altro test di riconoscimento;
- percezione uditiva: voce di conversazione percepita a non meno di 8 m di distanza complessivamente e non meno di 2 m dall’orecchio che sente meno;
inoltre, dal 70° anno di età:
- tempi di reazione: in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi e acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
(3) L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dal servizio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento può essere effettuato altresì da un medico del distretto sanitario, da un medico appartenente al ruolo del Ministero della Salute, da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza, da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, da un medico del ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco oppure da un ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’accertamento può essere effettuato dai suddetti medici anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni. L’accertamento deve risultare da certificazione non anteriore a tre mesi dalla data di rilascio del certificato di abilitazione.
(4) Il candidato/La candidata in possesso di patente di guida valida della categoria C o D può produrre, in sostituzione dei certificati medici, copia della patente medesima; in tal caso la validità del certificato di abilitazione rilasciato o rinnovato corrisponde a quella della patente di guida, purché siano rispettati i limiti di cui all’articolo 12, comma 2. Se la patente di guida contiene limitazioni o prescrizioni in contrasto con i requisiti psicofisici richiesti, tali requisiti devono essere accertati secondo il comma 3.
(5) Il candidato/La candidata alla qualifica di agente per qualunque categoria di impianto deve possedere i requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida di tipo B; è esentato/esentata dal presentare al/alla T.R. i certificati medici, se produce copia della patente di guida in corso di validità.
(6) In caso di richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione, l’interessato/interessata deve dimostrare di possedere i requisiti psicofisici sopraindicati.
(7) In caso di passaggio del personale a qualifica o categoria diversa restano invariati i termini di validità di cui all’articolo 12, se non viene nuovamente presentata la certificazione dei requisiti psicofisici.
(8) Il candidato/La candidata non deve avere in corso condanne alla pena accessoria dell’interdizione dalla professione o dal mestiere.