(1) I certificati di abilitazione devono riportare le seguenti indicazioni:
- nome e cognome,
- data di nascita,
- residenza,
- qualifica e categoria di impianti,
- durata della validità,
- numero del documento,
- data di rilascio.
(2) Il certificato di abilitazione ha una validità di cinque anni fino al compimento del 65° anno di età e di tre anni fino al compimento del 70° anno; se durante il periodo di validità del certificato di abilitazione il/la titolare compie 65 anni, la validità del certificato ha una durata di tre anni. Per chi ha superato il 70° anno di età il periodo di validità è di un anno. Il certificato scade definitivamente al compimento del 75° anno di età per la qualifica di capo servizio e dell’80° anno di età per la qualifica di macchinista.
(3) Il certificato di abilitazione può essere rinnovato, su istanza del/della titolare, ove persistano i requisiti psicofisici richiesti all’Art. 13. Se il certificato di abilitazione non viene rinnovato entro cinque anni dalla scadenza, l’idoneità deve essere nuovamente accertata secondo le modalità di cui all’articolo 11. L’esame di idoneità di cui all’articolo 11 va ripetuto, se entro cinque anni dal superamento dell’esame non vengono presentati i documenti necessari per il rilascio del certificato di abilitazione.
(4) La validità del certificato di abilitazione può essere sospesa dall’ufficio provinciale competente per gravi e comprovati motivi o nel caso in cui il/la titolare sia riconosciuto/riconosciuta responsabile di incidente o inconveniente che abbia arrecato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio; è altresì sospesa nel caso in cui, a seguito di accertamenti da parte dell’ufficio provinciale competente, l’idoneità professionale risulti carente oppure manchino i prescritti requisiti psicofisici. Il ripristino della validità è subordinato a nuovo accertamento dell’idoneità professionale o dei requisiti mancanti. Nel caso in cui non si presenti istanza di ripristino entro un anno dal provvedimento sospensivo, il certificato viene revocato.)
(5) I/Le titolari di certificati di abilitazione sono tenuti a comunicare all’ufficio provinciale competente quando intervengono fatti o circostanze che rendono necessaria una verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici prescritti.
(6) I certificati di abilitazione alla conduzione di impianti a fune destinati al pubblico esercizio rilasciati, previo superamento di uno specifico esame, dalla Provincia autonoma di Trento sono riconosciuti anche nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.