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g) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 191)
Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 giugno 2021, n. 22.

Art. 10 (Qualifiche, idoneità e rilascio dei certificati di abilitazione)

(1) Le qualifiche del personale sono le seguenti:

  1. qualifica 1: capo servizio;
  2. qualifica 2: macchinista;
  3. qualifica 3: agente.

(2) Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti:

categoria A: ascensori inclinati, slittovie e impianti speciali a fune non compresi nelle categorie successive;

categoria B: funivia bifune con movimento a va e vieni o intermittente; funicolare terrestre, così pure tutti gli altri impianti indicati nella categoria A;

categoria C: funivie bi- e monofune a moto continuo con veicoli a collegamento temporaneo e impianti assimilabili; funivie monofune a movimento intermittente e impianti assimilabili, così pure tutti gli altri impianti indicati nelle categorie A, M, S/a e S/b;

categoria M: funivie monofune a moto continuo, con veicoli a collegamento permanente alla fune portante-traente, nonché gli altri impianti indicati nelle categorie S/a e S/b;

categoria S/a: sciovie a fune alta, slittinovie e impianti assimilabili, nonché gli impianti indicati nella categoria S/b;

categoria S/b: sciovie a fune bassa.

(3) Il riconoscimento dell’idoneità degli/delle aspiranti alle qualifiche di capo servizio e di macchinista avviene mediante il rilascio di un certificato di abilitazione.

(4) Il certificato di abilitazione è rilasciato per le seguenti qualifiche:

  1. qualifica 1: capo servizio;
  2. qualifica 2: macchinista.

(5) Il certificato di abilitazione è rilasciato dall’ufficio provinciale competente a chi abbia superato le prove d’esame previste e sia in possesso dei requisiti precisati all’Art. 13.

(6) Il certificato di abilitazione è valido per le categorie di cui al comma 2, sempre che si riferisca alla stessa qualifica o a una qualifica inferiore.

(7) Il riconoscimento dell’idoneità degli/delle aspiranti alla qualifica 3 di agente, di cui al comma 1, è effettuato dal/dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 6; l’idoneità è riconosciuta con la presentazione dell’elenco del personale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) all’ufficio provinciale competente.

(8) Il/La T.R. ha la facoltà di riconoscere al/alla macchinista l’abilitazione alle mansioni di capo servizio limitatamente all’impianto al quale lo stesso/la stessa è addetto/addetta, qualora tale macchinista abbia dato prova di idoneità, per un periodo non inferiore a tre mesi, in un impianto dello stesso tipo, ivi compreso il periodo per la costruzione e la messa in servizio. L’ufficio provinciale competente ha facoltà di sollevare obiezioni, sospendere o negare il riconoscimento; la nomina diventa definitiva solo dopo l’approvazione dell’ufficio provinciale competente.

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