1. La Ripartizione provinciale Foreste stabilisce gli interventi da realizzare in base al seguente ordine priorità:
a) il rimboschimento, la sistemazione valanghiva, gli interventi di protezione del suolo, la ricostituzione boschiva nei boschi di protezione e, in genere, gli interventi di prevenzione di natura idrogeologica-forestale;
b) gli interventi di prevenzione e di lotta nei confronti di patologie a carico dei boschi e di piante forestali e, in genere, tutti gli interventi determinati da necessità fitosanitarie;
c) infrastrutture per la protezione di mandrie e greggi dai grandi predatori;
d) le difficili condizioni di vita e occupazionali nonché, in genere, gli aspetti sociali e le condizioni di estremo bisogno esistenti in determinate zone territoriali;
e) il rispristino dei danni causati da eventi meteorici;
f) gli interventi che interessano più proprietari;
g) gli interventi che presentano notevoli difficoltà tecniche e quelli che interessano zone di notevole interesse paesaggistico.