1. I presenti criteri disciplinano la realizzazione e le priorità degli interventi da effettuarsi in amministrazione diretta da parte della Ripartizione provinciale Foreste ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 5, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia“, nonché degli articoli 31 e 32, comma 1, lettera k), della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante “Ordinamento forestale”, e successive modifiche.