(1) È possibile essere esonerati da una parte dell’esame di maestro professionale o di tecnico del commercio o da singoli moduli d’esame presentando un attestato di formazione conseguito in Italia o all’estero. I requisiti per l’esonero parziale sono i seguenti:
(2) Le domande di esonero da parti dell’esame di maestro professionale o di tecnico del commercio devono essere presentate all’ufficio provinciale competente. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale decide in merito all’esonero dopo aver sentito la commissione d’esame competente. Se alla presentazione della domanda di esonero non fosse stata nominata alcuna commissione d’esame, saranno consultati esperti delle scuole professionali provinciali o delle scuole secondarie di secondo grado e delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale. In caso di mancata risposta entro 30 giorni, il direttore/la direttrice deciderà autonomamente. In caso di precedenti, la consultazione non è necessaria.
(3) Un esonero dovrà essere valutato e confermato nuovamente in caso di modifica del programma d’esame di riferimento.