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i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 351)
Regolamento per la formazione di maestro artigiano, maestro professionale nel settore alberghiero e di tecnico del commercio

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 settembre 2020, n.  39.

Art. 10 (Valutazione e denominazione della qualificazione)

(1) Per l’attribuzione del voto d’esame si applica la seguente scala di valutazione, che prevede anche la possibilità di attribuire voti espressi con la virgola e una cifra decimale:

  1. ottimo: 10;
  2. distinto: 9;
  3. buono: 8;
  4. discreto: 7;
  5. sufficiente: 6;
  6. insufficiente: 5;
  7. del tutto insufficiente: 4.

(2) Un esame si intende superato se il candidato/la candidata ottiene una valutazione di almeno 6.

(3) A discrezione della commissione, una singola parte dell'esame, un singolo esame di modulo o un singolo voto parziale conseguito in un esame di modulo possono essere considerati come superati se il candidato/la candidata ha conseguito un voto compreso tra 5,1 e 5,9.

(4) Un candidato/Una candidata può sostenere un esame per un massimo di tre volte.

(5) Per ogni parte d’esame superata, il candidato/la candidata riceve un attestato. Ad avvenuto superamento dell’esame di maestro professionale o di tecnico del commercio viene rilasciato un attestato finale. Tutti gli attestati sono firmati dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente.

(6) Le prove già superate inerenti parti o moduli dell’esame di maestro artigiano o di tecnico del commercio perdono validità se l’intero esame non viene superato entro sei anni. Il suddetto periodo decorre dalla data di superamento del primo esame. In casi eccezionali debitamente motivati, il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale competente può dilazionare il termine fissato per le prove di teoria e pratica professionale alla sessione d’esame successiva. Se nell’arco di sei anni l’ufficio non indice alcuna sessione d’esame per le parti di teoria e pratica professionale, le prove già superate resteranno automaticamente valide per ulteriori sei anni.

(7) Il diploma di maestro professionale e di tecnico del commercio viene rilasciato dall’ufficio provinciale competente e sottoscritto dall'assessore/assessora provinciale preposto alla formazione di maestro professionale e tecnico del commercio. I diplomi devono indicare il corrispondente livello del quadro delle qualifiche nazionali ai sensi delle disposizioni vigenti, sempreché sia stata fissata una corrispondenza. Il diploma riporta il giudizio “superato con lode” in caso di conseguimento di un punteggio complessivo di 8,5 o superiore.

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