(1) L’esame di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero si articola nelle seguenti quattro parti:
- gestione aziendale;
- gestione del personale e formazione professionale;
- teoria professionale;
- pratica professionale.
(2) Nelle parti d’esame di cui al comma 1, lettera c) o d), viene accertata anche la competenza comunicativa nella seconda lingua provinciale.
(3) L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro artigiano/professionale e di tecnico del commercio approva i programmi d’esame, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e le commissioni d’esame competenti.
(4) I programmi delle singole parti dell’esame di maestro artigiano/professionale e di tecnico del commercio possono essere suddivisi in moduli. Il modulo rappresenta un’unità di formazione completa che viene esaminata e valutata separatamente. I programmi d’esame definiscono, per ogni singola parte dell’esame o modulo, le finalità, i contenuti e il tipo di prova.
(5) Ogni prova d’esame si svolge in base al programma d’esame vigente. In caso di modifica di un programma d’esame, il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale competente decide, sentiti gli esperti delle scuole professionali provinciali o delle scuole secondarie di secondo grado statali e delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, se le prove già superate restano ancora valide.