1. Nell’esercizio delle sue funzioni, la Consigliera/il Consigliere di fiducia è tenuta/tenuto a rispettare l’assoluta riservatezza, in particolare per quanto riguarda avvenimenti e dati relativi alle seguenti persone:
a. la persona che presenta reclamo;
b. la persona che viene accusata;
c. i terzi coinvolti.
La diffusione di informazioni sarà considerata violazione dell’etica professionale, perseguibile ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea e della disciplina nazionale vigente in materia e ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
2. La persona che ha subito un atto o un comportamento discriminatorio diretto o indiretto, o qualsiasi forma di molestia o mobbing, ha il diritto di richiedere l’omissione del proprio nome in ogni documento che sia soggetto, per qualsivoglia motivo e ove necessario, a pubblicazione.