1. La prima prescrizione dei dispositivi nonché la prescrizione dei dispositivi ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, è effettuata da un medico specialista, dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale o provinciale, preferibilmente in possesso di specifiche competenze per la prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici. Sono inoltre prescritti dal medico specialista l’allestimento, l’adattamento o la personalizzazione di ausili di serie.
2. Sono prescritti esclusivamente dal medico specialista anche gli ausili per l’udito (classe 22.06) e gli ausili ottici (classe 22.03) di cui all’allegato 2A del decreto PCM.
3. I medici specialisti che effettuano le prescrizioni possono essere iscritti in un apposito elenco predisposto e aggiornato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito definita Azienda.
4. Se non si verificano variazioni nella patologia le successive prescrizioni possono essere effettuate anche dal medico di medicina generale, dal/dalla pediatra di libera scelta o dai medici dei servizi territoriali, tenendo conto, ove possibile, del piano riabilitativo-assistenziale individuale formulato dal medico specialista.
5. Vengono altresì prescritti dal medico di medicina generale, dal/dalla pediatra di libera scelta o dai medici dei servizi territoriali i dispositivi giacenti nei magazzini dell’Azienda, le riparazioni dei dispositivi e le prestazioni previste dal decreto PCM all’articolo 1, comma 7, dell’allegato 12 e agli elenchi 2A e 2B. Da tale regola sono esclusi gli ausili di cui al comma 2.
6. La prescrizione deve riportare la menomazione o disabilità nonché le caratteristiche e il codice identificativo del dispositivo.
7. La prescrizione medica avviene su modulistica predisposta dall’Azienda.