1. Se il collaudo dei dispositivi forniti non avviene entro i tempi stabiliti dall’articolo 6, comma 5, e la persona assistita o chi la assiste non fornisce un valido motivo a giustificazione di ciò, l’Azienda applica quale sanzione il pagamento del 20 per cento del prezzo del dispositivo fornito e non sottoposto al collaudo, comprensivo di IVA.
2. Se la persona assistita o chi la assiste non si presenta al collaudo e non provvede al pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, l’Azienda ingiunge il pagamento dell’intero prezzo del dispositivo fornito.
3. La persona assistita perde il diritto alla concessione del dispositivo qualora non firmi, senza giustificato motivo, l’accettazione dell’ausilio entro dodici mesi dalla data di autorizzazione alla fornitura.