1. L’Azienda provvede al pagamento delle fatture delle ditte fornitrici entro 60 giorni dalla data della loro emissione.
2. In caso di ritardato pagamento l’Azienda paga interessi di mora pari al saggio d’interesse maggiorato di 4 punti percentuali.
3. Ai fornitori che, senza giustificato motivo, non rispettano i termini di consegna di cui all’articolo 5, comma 1, e agli accordi stipulati in sede provinciale, sull’importo della fornitura è applicata una penale, riferita ai giorni di ritardo, pari al saggio d’interesse maggiorato di 4 punti percentuali. Ai fornitori sottoscrittori degli accordi di cui all’articolo 18, comma 2, in caso di ritardata fornitura è pagato l’80 per cento del prezzo previsto dal decreto PCM, senza che per la differenza il fornitore possa rivalersi sulla persona assistita. Anche ai sottoscrittori dei predetti accordi provinciali sono eventualmente dovuti gli interessi di mora di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la persona interessata sia impossibilitata a ritirare un dispositivo la cui fornitura sia stata autorizzata dall’Azienda, la ditta fornitrice emetterà la fattura della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta della persona interessata, nei seguenti termini:
a) 50 per cento dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la prova;
b) 80 per cento dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la prova che necessitano del modello di gesso o materiale sintetico;
c) 100 per cento dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la consegna.
5. Prima di procedere alla fatturazione la ditta fornitrice dà comunicazione all’Azienda dell'impossibilità della prova o della consegna del dispositivo.