1. L’ufficio provinciale competente:
a) verifica che l’iniziativa oggetto della domanda di agevolazione sia rispondente a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera a), della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, e dai presenti criteri;
b) conferma per iscritto la regolarità della domanda presentata.
2. Le domande incomplete che non vengono regolarizzate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ufficio provinciale competente sono archiviate.