1. È agevolabile l’acquisto dei seguenti veicoli elettrici, nuovi di fabbrica, con prima immatricolazione a decorrere dal 1º maggio 2017:
a) autoveicoli per il trasporto di persone e per il trasporto di merci, rientranti nelle seguenti tipologie:
a1) autoveicoli elettrici a batteria BEV (Battery Electric Vehicles);
a2) autoveicoli elettrici a celle a combustibile H2 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles);
a3) autoveicoli elettrici a batteria con range extender (BEV con REX) con batterie di capacità di almeno 15 kWh;
a4) autoveicoli ibridi plug-in PHEV (Plug-In-Hybrid Electric Vehicles);
b) ciclomotori e motoveicoli elettrici a due, tre o quattro ruote;
c) biciclette cargo con una portata complessiva minima di 150 kg.
2. Gli autoveicoli di cui al comma 1, lettere a3) e a4), non possono produrre più di 70 g di emissioni di CO2 per km.
3. Per i veicoli adibiti al trasporto di persone appartenenti alla classe M1, il prezzo del veicolo deve essere inferiore a 50.000 Euro. Tale importo si intende escluso di IVA, spese relative all’immatricolazione della vettura e all’imposta provinciale di trascrizione.