1. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene nel limite delle risorse a tale scopo stanziate negli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, l’agevolazione può essere erogata l’anno successivo, la percentuale dell’agevolazione può essere ridotta o la domanda di agevolazione può essere archiviata d’ufficio.