1. Per ciascuno degli acquisti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), è concessa la seguente agevolazione sotto forma di contributo alla spesa:
a) euro 2.000,00 per gli autoveicoli di cui alle lettere a1), a2) e a3);
b) euro 1.000,00 per gli autoveicoli di cui alla lettera a4).
2. In caso di acquisto, l’agevolazione di cui al comma 1 viene concessa a condizione che il/la richiedente dimostri di aver ottenuto una riduzione del prezzo di pari importo da parte del rivenditore del veicolo.
3. Per ciascuno degli acquisti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), è concessa un’agevolazione pari al 30 per cento della spesa ammessa, per un importo massimo di euro 1.000,00.
4. Per ciascuno degli acquisti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), è concessa un’agevolazione pari al 30 per cento della spesa ammessa, per un importo massimo di euro 1.500,00.