(1) L’articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:
“Art. 2 (Determinazione del fabbisogno e finanziamento dei posti di formazione)
1. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina il fabbisogno:
- formativo, pluriennale e annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione;
- di medici di medicina generale;
- di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni.
2. Il fabbisogno di cui al comma 1, lettere b) e c), è determinato sentito l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano.
3. La Provincia può stipulare convenzioni con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea per finanziare la formazione dei medici e delle altre professioni sanitarie.
4. Con regolamento di esecuzione vengono definiti gli obblighi di chi usufruisce dei finanziamenti di cui al comma 3 per la sua formazione.
(2) L’articolo 7 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7 (Corso a tempo pieno e a tempo parziale)
1. Il corso comporta un impegno a tempo pieno o a tempo parziale. I/Le partecipanti hanno l’obbligo di frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.562.500,00 euro per l’anno 2020, in 1.562.500,00 euro per l’anno 2021 e in 1.562.500,00 euro annui a partire dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.