(1) Nel comma 1 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “sull’unità previsionale di base 21210”.
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all’ammodernamento dell’ospedale di Bolzano provvede l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con gli stanziamenti di cui al comma 1, nell’ambito della Missione tutela della salute. L’assessore/L’assessora alla Salute rende disponibili tali mezzi finanziari mediante assegnazioni erogate con impegno di spesa pluriennale imputato su tutti gli esercizi previsti dal comma 1. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all’entrata in vigore del presente comma inerenti alla costruzione ed all’ammodernamento dell’ospedale di Bolzano.”