(1) Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, sono così sostituiti: “È costituita dall’attestazione di pagamento del diritto di raccolta, che può essere rilasciata anche dall’istituto tesoriere o da un’associazione turistica, oppure dalla ricevuta di pagamento pagoPA. Da tali attestazioni devono risultare, quale causale del versamento, le generalità della persona che effettua la raccolta, il comune di raccolta e il giorno o i giorni ai quali si riferisce la denuncia. L’avvenuta denuncia viene dimostrata esibendo l’attestazione di pagamento unitamente a un documento di riconoscimento valido.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata sui fondi ove possono crescere funghi e sulle strade adiacenti. È esercitata anche quando, nel corso di altre operazioni di polizia, emergono violazioni alla presente legge. La vigilanza spetta al Corpo forestale provinciale e al personale della Ripartizione provinciale competente in materia di natura e paesaggio.”