(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3/bis e 3/ter:
“3/bis È considerato requisito di accesso per il profilo professionale “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” il diploma di maturità di una scuola secondaria di secondo grado e lo specifico corso di formazione, i cui contenuti e durata sono determinati dalla Giunta provinciale.
3/ter L’accesso al profilo professionale “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” è consentito, in considerazione degli sviluppi storici dei requisiti di accesso, anche al personale in possesso dei seguenti titoli di studio o professionali conseguiti entro i termini temporali indicati:
- diploma di abilitazione per insegnanti di scuola materna conseguito entro l’anno 2000;
- titolo di studio conseguito entro l’anno 2002: diploma di maturità di liceo pedagogico – indirizzo scuola dell’infanzia, diploma di maturità o diploma quadriennale di istituto magistrale;
- attestato di formazione conseguito entro l’anno 2007: formazione specifica per il settore della scuola dell’infanzia di durata almeno biennale, conclusa con esito positivo o formazione equivalente (diploma di qualifica di assistente di scuola dell’infanzia, di addetto/addetta ai servizi di assistenza sociale e familiare, assistente all’infanzia, assistente ai servizi sociali, operatore/operatrice ai servizi sociali);
- titolo di studio conseguito entro l’anno 2014: diploma di maturità a indirizzo pedagogico o socio-pedagogico.”
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. Il personale inserito nella graduatoria per il profilo professionale “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” in base ad altri titoli di studio o professionali, rimane inserito nelle graduatorie successive fintanto che la relativa domanda resta valida oppure è confermata d’ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti.”
(3) Nel comma 4 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2023”.