(1) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:
“2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'espropriazione o alla costituzione di servitù coattive per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi da parte di altri enti pubblici e privati, o di singoli individui o società di leasing finanziatrici del soggetto promotore, purché tali opere o interventi siano dichiarati di pubblica utilità o considerati di pubblico interesse da leggi speciali.”
(2) La rubrica dell’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituita: “Decreto di espropriazione o di asservimento”.
(3) I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“1. Determinate le indennità, il direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio dispone, entro 15 giorni, con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo, l'espropriazione o la costituzione di servitù o di diritti relativi a beni immobili.
2. Il decreto è notificato ai proprietari, agli altri soggetti interessati e al promotore dell’esproprio diverso dalla Provincia, nelle forme indicate all'articolo 5, comma 9.
3. Il decreto è intavolato presso il competente ufficio del libro fondiario su richiesta dell’autorità espropriante o della società di leasing finanziatrice del promotore dell’esproprio.
4. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, possessorie, di indennizzo per interventi di miglioria, nonché tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti a espropriazione o a costituzione coattiva di servitù, non interrompono il corso della procedura, né ne impediscono gli effetti.”