1. Per l’accesso ai servizi si applicano i seguenti criteri di precedenza vincolanti, indicati in ordine decrescente di importanza:
a) la riammissione del bambino/dalla bambina dopo la disdetta del contratto di assistenza per malattia di durata prolungata ai sensi dell’articolo 9, comma 7;
b) la residenza del bambino/della bambina nel comune;
c) lo stato di lavoratore/lavoratrice di entrambi i genitori o del genitore monoparentale;
d) problematiche fisiche e/o psichiche certificate riguardanti il bambino/la bambina da assistere, un fratello/una sorella oppure un genitore;
e) l’orario lavorativo di ciascun genitore:
1) a tempo pieno;
2) a tempo parziale superiore al 50 per cento;
3) a tempo parziale fino al 50 per cento compreso.
2. Il Comune, in caso di microstruttura, e l’ente gestore, in caso di servizio di assistenza domiciliare all’infanzia, possono applicare ulteriori criteri di valutazione, quali:
a) lo stato di genitore monoparentale;
b) la situazione di disagio psico-sociale o economico della famiglia del bambino/della bambina;
c) lo stato di disoccupazione di uno o entrambi i genitori, attestato dalla relativa iscrizione nelle liste di disoccupazione;
d) la frequenza di corsi di formazione da parte di uno o di entrambi i genitori;
e) la frequenza da parte di uno o di entrambi i genitori di un corso per l’apprendimento di una delle lingue principali della provincia;
f) lo stato di lavoratore/lavoratrice nel settore privato;
g) la presenza di minori di 10 anni, iscritti nello stesso stato di famiglia del bambino/della bambina da assistere;
h) la data di iscrizione al servizio;
i) la stabile dimora del bambino/della bambina nel comune.