1. Ai sensi dei commi 5 e 5/bis dell’articolo 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, agli enti gestori di microstrutture e di microstrutture aziendali possono essere concessi contributi a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione di contratti di lavoro collettivi riguardanti il personale dei servizi.
2. Tali contributi vengono concessi per i contratti in essere tra Comuni ed enti gestori, fino alla conclusione della prima nuova procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 8, nei casi nei quali i contratti attualmente in essere non prevedano la possibilità di adeguamento dei corrispettivi in seguito alla conclusione di un nuovo contratto collettivo. Per le microstrutture aziendali la concessione è possibile fino alla prima revisione del prezzo e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2024.
3. Le relative domande vanno presentate dagli enti gestori all’Agenzia per la Famiglia entro il 30 settembre di ogni anno. Su richiesta è possibile la liquidazione di un anticipo nella misura del 75 per cento del contributo concesso. Si applicano le disposizioni procedurali generali di cui ai presenti criteri.
4. Il contributo è pari alla somma delle ore annue dell’ente gestore per le strutture da questo gestite e i cui maggiori oneri non siano già coperti ai sensi del comma 2, moltiplicate per 1,30 euro. Il contributo spetta solamente qualora siano garantiti i livelli retributivi di cui all’articolo 8 comma 6. Le ore vengono comunicate dall’ente gestore in base ad uno schema messo a disposizione dall’Agenzia per la Famiglia.
5. La partecipazione dei Comuni al finanziamento dei contributi erogati dalla Provincia ai sensi del presente articolo è garantita nel quadro degli accordi sul finanziamento dei Comuni, tenendo conto delle ordinarie regole di ripartizione dei costi previste per tali servizi.