1. Agli esami possono accedere anche candidate privatiste o candidati privatisti che:
a) possiedano i requisiti per l’ammissione alla formazione in questione da un periodo almeno equivalente alla durata della formazione;
b) abbiano esercitato senza interruzione per un numero di annualità almeno pari a quelle inserite nel piano formativo un’attività professionale nello stesso ambito o una formazione relativa al piano professionale per lo stesso lasso di tempo oppure una formazione assimilabile;
c) siano residenti in Provincia di Bolzano o vi lavorino; il o la dirigente della scuola professionale può ammettere, tenuto conto delle risorse disponibili, anche candidate o candidati che non assolvano alle condizioni di cui al presente punto c).
2. Nel caso in cui tra i requisiti per l’ammissione all’esame ci sia lo svolgimento di un tirocinio la privatista o il privatista deve documentare anche una adeguata esperienza di lavoro.
3. I privatisti e le privatiste devono inoltrare alla direzione della scuola competente entro il 30 novembre la richiesta di ammissione all’esame finalizzato al conseguimento del diploma corredata della necessaria documentazione.
4. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica decide su proposta del Consiglio di classe oppure su proposta di una commissione nominata dallo stesso o dalla stessa e sulla base della documentazione presentata dal candidato privatista o dalla candidata privatista circa l’ammissione.
5. Le privatiste o i privatisti debbono sostenere un esame di ammissione in tutte le aree di apprendimento, aree di competenza, discipline o aree disciplinari previsti per la classe finale del corso.
6. Il consiglio di classe su proposta della o del dirigente e previa richiesta del candidato o della candidata privatista può consentire l’esonero parziale o totale dalle prove d’esame di ammissione qualora sia in possesso di un diploma corrispondente o affine o di un titolo abilitativo.