1. Per lo svolgimento degli esami finalizzati al conseguimento del diploma viene nominata una commissione di esame. Nella formazione professionale italiana la commissione è nominata con decreto del direttore o della direttrice provinciale. La commissione di esame è composta dai seguenti membri:
a) il o la dirigente della scuola professionale o un suo o una sua rappresentante in qualità di presidente;
b) i docenti, membri del consiglio di classe, delle materie oggetto dell’esame;
c) il docente di insegnamento individuale;
d) un’esperta o un esperto ovvero un rappresentante di un’organizzazione professionale individuato e nominato dalla o dal dirigente della scuola professionale. L’esame finalizzato al conseguimento del diploma può essere articolato anche per sottocommissioni.
2. Il numero legale della commissione d’esame è dato se sono presenti almeno quattro quinti dei suoi membri.
3. La commissione d’esame può avere un'altra composizione se previsto da norme speciali.