1. Viene rilasciato, in conformità all’articolo 1, il corrispondente titolo di qualifica professionale, di diploma professionale o titolo abilitativo alle candidate ed ai candidati che sulla base dei risultati delle singole prove d’esame raggiungano una valutazione complessiva di almeno sei decimi. La commissione attribuisce, tenuto conto delle valutazioni delle singole prove conseguite nelle prove di esame singolarmente considerate, una valutazione complessiva. La ponderazione delle singole parti d’esame, laddove non già definito nei piani formativi, è da determinare in anticipo, tenuto conto che un quarto della valutazione complessiva è determinato dalla valutazione finale dell’anno formativo.
2. I voti sono espressi in decimali da 4 a 10.
3. La valutazione complessiva, tenuto conto dello sviluppo complessivo della studentessa o dello studente può essere arrotondata all’unità superiore fino a 5 decimi (0,5 di un’unità).
4. La commissione d’esame delibera motivatamente a maggioranza. In caso di parità decide il voto della presidente o del presidente di commissione.