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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 63 (Organizzazione dei procedimenti amministrativi ed istituzione del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche)

(1) I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante l’esercizio in forma associata di servizi ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, e dell’articolo 33 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite in base ai Titoli V e VI della presente legge.

(2) I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante l’esercizio in forma associata di servizi ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, e dell’articolo 33 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, costituiscono il Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche, quale unico punto di accesso che cura tutti i rapporti fra il privato, l’Amministrazione comunale e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di richiesta di autorizzazione paesaggistica, di autorizzazione di interventi su beni culturali, di permesso di costruire o di autorizzazione idrogeologica-forestale.

(3) ll Front office provvede in particolare:

  1. alla ricezione delle SCIA, delle domande per il rilascio di autorizzazione paesaggistica, di autorizzazione idrogeologica-forestale e di permesso di costruire, delle comunicazioni di cui all’articolo 73, della segnalazione certificata per l’agibilità di cui all’Art. 82, e della relativa documentazione, o di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesto in base alla presente legge, della documentazione relativa ai pareri e alle autorizzazioni in materia di tutela dei beni culturali soggetti a tutela storico-artistica nonché di tutta la documentazione trasmessa dall'impresa edile, dal richiedente e dal tecnico, relativa agli elementi strutturali degli edifici nonché ai nominativi delle persone da autorizzare all'accesso alla pratica edilizia digitale;
  2. all’adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  3. alla consegna o trasmissione dell’autorizzazione paesaggistica, dell’autorizzazione idrogeologica-forestale, del permesso di costruire o del provvedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 83;
  4. alla consulenza preliminare e al rilascio della certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all’articolo 64.

(4) Ai fini della SCIA, del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire, nonché per gli interventi di attività edilizia libera di cui all’articolo 71, comma 1, il Comune acquisisce, ove questi documenti non siano già stati allegati dal/dalla richiedente, anche tramite il procedimento di cui all’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, ogni dichiarazione, parere, autorizzazione, nulla osta ed atto di assenso, comunque denominato, di competenza di pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici, che è necessario ai fini della realizzazione dell’intervento di trasformazione del territorio, nel caso in cui non possa essere sostituito da un’autocertificazione o certificazione ai sensi di legge.

(5) Con contratto di comparto è definito il trattamento economico del/della responsabile del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche. A responsabile del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche può, in ogni caso, essere nominato solo chi ha completato con esito positivo il corso di qualificazione di durata non inferiore a 38 ore definito dall'Amministrazione provinciale e da questa organizzato, direttamente o tramite incarico a terzi. Il Comune nomina il/la responsabi- le del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche, che deve soddisfare i requisiti di cui sopra e che, come responsabile del procedimento, provvede all'evasione delle comunicazioni, segnalazioni e istanze di competenza del Front office, o delega altri collaboratori o collaboratrici del Front office a farlo. In mancanza di personale qualificato ai sensi del presente comma, il Comune può dare incarico a un tecnico/una tecnica non appartenente all'Amministrazione di fornire supporto al/alla responsabile del procedimento. Può, al tal fine anche incaricare singoli membri della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. 134)

(6) La Giunta provinciale definisce, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, i contenuti e i moduli unificati per le richieste di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire, per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per la comunicazione di inizio lavori asseverata relativa al bonus di cui all’articolo 119, comma 13-ter del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, e per la segnalazione certificata per l’agibilità. 135)

134)
L’art. 63, comma 5, è stato prima modificato dall’art. 15, comma 9, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente così sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
135)
L'art. 63, comma 6, è stato così modificato dall'art. 4, comma 7, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
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