(1) Il proprietario/La proprietaria dell’immobile o chi abbia titolo alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica, di autorizzazione idrogeologico-forestale, di permesso di costruire, della SCIA o della CILA, può chiedere preliminarmente al Comune una certificazione sulla presenza e sulla qualità di tutti i vincoli che interessano l’area oggetto di intervento, individuata in apposita documentazione allegata alla richiesta. La certificazione contiene altresì l’indicazione della normativa paesaggistica e urbanistica vigente per l’area medesima e che ha incidenza ai fini dell’edificazione.
(2) Il soggetto di cui al comma 1 può altresì richiedere al Comune di effettuare una consulenza preliminare sul progetto che intende presentare, per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione che intende allegare.
(3) Il Comune provvede entro 30 giorni alla consulenza preliminare e al rilascio della certificazione preventiva.
(4) La certificazione preventiva conserva efficacia fino ad un’eventuale variazione sui vincoli.
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