1. L’attestato finale di un percorso di formazione professionale triennale o quadriennale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è equiparato all’attestato di fine apprendistato di un’attività oggetto d’apprendistato triennale, se l’indirizzo specifico seguito corrisponde a quello della rispettiva attività oggetto di apprendistato e se il/la richiedente dimostra di aver svolto almeno dodici mesi di esperienza professionale qualificata di cui all’articolo 2, comma 7, dei presenti criteri, nella rispettiva professione. Nel settore alberghiero, a causa del carattere spesso stagionale del rapporto di lavoro, l’esperienza professionale richiesta è ridotta a otto mesi.
2. L’attestato finale di un percorso di formazione professionale quadriennale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è equiparato all’attestato di fine apprendistato di un’attività oggetto di apprendistato quadriennale, se l’indirizzo specifico seguito corrisponde a quello della rispettiva attività oggetto d’apprendistato e se il/la richiedente dimostra di aver svolto almeno 18 mesi di esperienza professionale qualificata di cui all’articolo 2, comma 7, dei presenti criteri, nella rispettiva professione.