1. L'affidamento familiare, che rappresenta un’alternativa alla collocazione in una struttura sociale residenziale o semiresidenziale, prevede una compartecipazione tariffaria da parte dell’utente e dei suoi familiari ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
2. L’entità della compartecipazione è determinata prendendo in considerazione:
a) per il pagamento della tariffa giornaliera: la situazione economica della persona affidata e del relativo nucleo familiare obbligato, nonché la tipologia di affidamento concordata;
b) per la quota giornaliera da versare a integrazione del compenso erogato alla famiglia affidataria: il livello di inquadramento per la non autosufficienza o l’indennità di accompagnamento percepita.
3. Le quote di compartecipazione finanziaria sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale, contestualmente alla quota base.