1. La famiglia affidataria può essere composta da coppie con o senza figli, sposate o conviventi, o da persone singole.
2. L’affidamento avviene di norma presso una famiglia estranea al nucleo familiare della persona affidata e non legata da vincoli di parentela. L’affidamento può però realizzarsi anche nell’ambito familiare, presso parenti oltre il terzo grado, quando i servizi sociali lo ritengano opportuno. L’affidamento presso parenti fino al terzo grado può essere disposto in casi eccezionali e motivati sotto l’aspetto socio-pedagogico o qualora sia considerato opportuno continuare un progetto iniziato nell’ambito dell’assistenza socio-pedagogica di base per minori.
3. La famiglia affidataria deve:
a) disporre di spazi adeguati per accogliere un’altra persona nella propria casa, garantendo l’accessibilità dell’abitazione in funzione dei bisogni della persona affidata;
b) avere tempo e disponibilità per sostenere e accompagnare la persona nel suo percorso di vita, aiutandola a sviluppare e a mantenere capacità e relazioni sociali;
c) essere consapevole del proprio ruolo e della responsabilità nei confronti della persona affidata e della sua famiglia d’origine;
d) essere disponibile a collaborare con la rete dei servizi e delle istituzioni coinvolte nel progetto individuale della persona.
4. Ad una stessa famiglia non possono essere affidate contemporaneamente più di tre persone.