1. Beneficiari degli aiuti sono:
a) piccole e medie imprese (PMI), in qualsiasi forma costituite, con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;
b) grandi imprese con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;
c) consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti da imprese di cui alle lettere a) e b); possono partecipare anche imprese non iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, purché esse non detengano partecipazioni superiori al 40 per cento nel consorzio o nella società consortile;
d) imprese di cui alle lettere a) e b), costituite in forma di associazione temporanea di imprese (di seguito ATI), o di associazione temporanea di scopo (di seguito ATS), o aggregate in forma di contratto di rete o di semplice cooperazione;
e) singole imprese di cui alle lettere a) e b), in collaborazione con almeno un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza;
f) imprese di cui alle lettere c) e d) in collaborazione con almeno un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza;
g) consorzi o società consortili fra imprese e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti di diritto privato sia superiore al 50 per cento;
h) parchi scientifici e tecnologici, incubatori d’impresa e soggetti giuridici che assumono la gestione di poli di innovazione con sede in provincia di Bolzano.
2. Non possono beneficiare degli aiuti:
a) le imprese in difficoltà, come definite dalla vigente normativa dell’Unione europea;
b) i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria;
c) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
d) le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato tali aiuti, che l’ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.