1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, gli aiuti sono concessi in osservanza della “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2014/C 198/01), approvata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 198 del 27 giugno 2014.
2. Inoltre gli aiuti sono concessi in applicazione della seguente normativa dell’Unione europea, nazionale e provinciale:
a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU UE L 352 del 24.12.2013);
b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU UE L 187/1 del 26.06.2014);
c) decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, che prevede disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
d) legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, e successive modifiche.