1. Agli enti gestori privati è concesso per il periodo nell’anno 2023, nel quale gestiscono una piscina coperta prevalentemente come attività socio-assistenziale ai sensi delle relative leggi provinciali, per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1 lettera e) un contributo pari al 95% delle spese ammesse, a parziale copertura degli oneri aggiuntivi in materia di energia, tenendo conto delle entrate eventualmente previste per coprire questi oneri aggiuntivi,
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti privati presentano con un’apposita domanda di contributo nei termini previsti dall'articolo 12, comma 1, allegando un piano di utilizzo della piscina coperta da parte delle diverse categorie di utenze;
3. I documenti di spesa ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettera b) devono essere presentati per la liquidazione dei costi aggiuntivi nell’anno 2023 rispetto allo stesso periodo da aprile 2021 fino a marzo 2022 per l’energia elettrica, gas e riscaldamento della piscina coperta e devono risultare emessi successiva-mente alla presentazione della domanda di contributo. In sede di rendicontazione del contributo deve essere presentato un elenco dell’utilizzo effettivo della piscina coperta da parte delle diverse categorie di utenze. I costi aggiuntivi risultanti dai documenti di spesa vengono presi in considerazione proporzionalmente all’uso della piscina coperta da persone con disabilità, con malattie psichiche e con dipendenze patologiche;
4. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli enti privati i cui oneri per le piscine coperte sono finanziati, anche parzialmente, mediante convenzioni e contratti con gli enti dei servizi sociali.