1. Nei settori “Marginalità e inclusione sociale” di cui all’articolo 7 ad eccezione delle lettere e), g), h) e i), “Tutela dei minori” di cui all’articolo 8 ad eccezione della lettera f), “Anziani” di cui all’articolo 9 ad eccezione delle lettera b) e c), “Disabilità, psichiatria sociale e dipendenze” di cui all’articolo 10, ad eccezione della lettera d) e “Attività intersettoriali” di cui all’articolo 11 ad eccezione delle lettere b), c), d) e d/bis) è ricalcolato d'ufficio il contributo concesso per l’anno 2022 per le spese correnti sulla base della spesa già ammessa e applicando la percentuale prevista aumentata del 6 per cento per la gestione di servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali e del 3 per cento per le restanti attività, per garantire agli enti la copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dallo straordinario incremento dei costi.. Non si procederà al ricalcolo d’ufficio del contributo se nella domanda già presentata e alla quale il calcolo fa riferimento, non sono state indicate le spese di cui al comma 2.
2. Il contributo aggiuntivo sarà liquidato per intero solo se in sede di rendicontazione le spese di gestione effettivamente sostenute (energia elettrica, acqua e gas, riscaldamento, servizio di pulizia, spese condominiali), escluse le altre spese, risultano maggiori, almeno nella misura risultante dalle percentuali sopra indicate, di quelle ammesse a contributo.
3. Qualora le spese di gestione effettivamente sostenute risultino maggiori rispetto a quelle ammesse a contributo, ma in misura inferiore alle percentuali sopra indicate, il contributo aggiuntivo sarà ridotto in proporzione. In ogni caso, il contributo aggiuntivo da liquidare non può superare la differenza tra spesa ammessa a contributo e spesa effettivamente sostenuta per queste voci di spesa.
4. Per le spese di energia elettrica e riscaldamento che eccedono le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 7, un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa può essere concesso sulla base di una nuova domanda e pagato sulla base della documentazione presentata relativa alle maggiori spese, se le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g) contengono almeno il 15 per cento di queste spese di energia elettrica, acqua, rifiuti e riscaldamento; alle strutture di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 lo stesso contributo può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammessa e pagato sulla base della documentazione presentata relativa alle maggiori spese.
5. Non hanno diritto a questo contributo le strutture di cui alla lettera g) del comma 1 articolo 7 alle quali spetta l’ulteriore funzione di prima accoglienza, o il cui immobile presenta una superficie pari o superiore a 3.000 m².
6. Per far fronte all’eccezionale fabbisogno determinato dal forte incremento dei prezzi,, le percentuali previste dai presenti criteri possono, se necessario, superare anche la percentuale massima dell’85 per cento di cui al comma 3 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.