1. Tutte le attività che le organizzazioni turistiche possono svolgere autonomamente, devono comunque essere concordate con l’azienda speciale IDM.
2. Le organizzazioni turistiche possono svolgere le seguenti attività:
a) azioni di marketing di ogni tipo (comunicazione di mercato, informazioni per la stampa, promozione e sviluppo dei prodotti) nei mercati di riferimento;
b) progettazione, esecuzione e finanziamento comune di misure di marketing in cooperazione con terzi (per esempio esercenti funiviari, operatori del tempo libero, agenzie);
c) sviluppo, realizzazione e gestione di media analogici (quali cataloghi, riviste) e media digitali (quali siti internet e canali di social media), ove:
1) il coordinamento per quanto concerne obiettivi, mercati, destinatari, contenuti, corporate design e budget, è finalizzato a favorire l’inserimento ottimale dei media nella strategia globale dell’Alto Adige allo scopo di ottenere i massimi vantaggi per i luoghi, le aree esperienziali e i fornitori di servizi secondo le finalità di legge;
2) i siti internet delle organizzazioni turistiche rispondono ai criteri minimi fissati dalle direttive dell’azienda speciale IDM;
d) produzione di materiale illustrativo, testuale e filmico ai sensi delle direttive vigenti per il corporate design e la corporate identity fissate dal marchio ombrello dell’Alto Adige.