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Delibera 20 marzo 2018, n. 240
Criteri di qualitá per le organizzazioni turistiche - Revoca della deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2013

ALLEGATO A

Criteri di qualità per le organizzazioni turistiche

Art. 1
Premessa

1. I presenti criteri sono emanati ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8, comma 2, e 12, comma 2, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, recante “Ordinamento delle organizzazioni turistiche”, nonché all’articolo 1, comma 4, legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, recante “Finanziamento in materia di turismo”, e successive modifiche.

TITOLO I
CRITERI GENERALI

Art. 2
Aspetti organizzativi

1. Ogni organizzazione turistica deve dotarsi di un contrassegno unitario che la identifica come punto di informazione secondo le direttive emanate dalla ripartizione provinciale competente in materia di turismo.

2. Durante la stagione turistica l’organizzazione turistica garantisce, in almeno una sede amministrativa, un orario minimo di apertura di sei ore giornaliere per almeno sei giorni alla settimana e la presenza di personale per otto ore al giorno.

3. La reperibilità telefonica e telematica è garantita tutto l’anno negli orari d’ufficio.

4. Ogni organizzazione turistica redige un programma di strategia triennale che riporta in modo chiaro e comprensibile la strategia, gli obiettivi e le misure previste. Le sedi distaccate dell’azienda speciale “Innovation Development Marketing Südtirol/Alto Adige“ (IDM) mettono a disposizione l’apposito modulo. Il programma viene concordato nell’ambito di uno specifico incontro con la rispettiva sede distaccata dell’azienda speciale IDM e deve essere valutato positivamente dall’azienda speciale IDM, tenuto conto della predefinita “strategia per l’Alto Adige” e dello specifico profilo all’interno del programma.

5. Ogni organizzazione turistica redige inoltre un programma annuale delle attività. Le sedi distaccate dell’azienda speciale IDM mettono a disposizione l’apposito modulo. Il programma annuale è concordato con la rispettiva sede distaccata dell’azienda speciale IDM e deve essere valutato positivamente dall’azienda speciale IDM, tenuto conto della predefinita “strategia per l’Alto Adige” e dello specifico profilo all’interno del programma.

6. Ogni organizzazione turistica redige la relazione annuale sulle attività utilizzando il modulo disponibile presso le sedi distaccate dell’azienda speciale IDM.

7. Almeno due volte all’anno le organizzazioni turistiche concertano nell’ambito di un incontro con i manager e le manager delle sedi distaccate o i relativi sostituti le comuni misure di comunicazione previste dall’azienda speciale IDM. A tal fine la rispettiva sede distaccata dell’azienda speciale IDM convoca un apposito incontro.

8. Se l’organizzazione turistica programma delle misure di marketing non comprese fra i progetti di cooperazione dell’azienda speciale IDM, l’organizzazione stessa deve convocare un apposito incontro di coordinamento.

TITOLO II
COMPITI E ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI TURISTICHE

Art. 3
Compiti obbligatori

1. Le organizzazioni turistiche rappresentano i propri membri e sono tenute ad adempiere ai seguenti compiti:

a) sono a disposizione mediante il proprio personale per fornire, telefonicamente o tramite e-mail, non solo le informazioni specifiche sulla vacanza, ma anche tutte le informazioni di carattere generale sulle attrazioni presenti in provincia di Bolzano e sulla relativa ubicazione, sull’area esperienziale e sulle possibilità di utilizzo del trasporto pubblico locale;

b) svolgono per tutti gli esercizi ricettivi, associati e non, della propria zona di competenza i seguenti compiti:

1) inseriscono nella banca dati centrale della provincia di Bolzano tutti gli esercizi ricettivi con le principali informazioni che li riguardano;

2) pubblicano nel proprio sito internet l’elenco integrale degli esercizi ricettivi e, ove espressamente previsto dall’organizzazione stessa, degli esercizi di gastronomia, con le principali informazioni che li riguardano; l’elenco viene eventualmente pubblicato anche nei siti internet delle aree esperienziali e di terzi nonché sui media analogici, se presenti;

c) creano e aggiornano contenuti turisticamente rilevanti in almeno tre lingue (tedesco, italiano, inglese) e li inseriscono nella banca dati centrale della provincia di Bolzano;

d) garantiscono il regolare flusso di informazioni e la trasmissione di conoscenze agli esercizi associati e ai fornitori di servizi in loco, nonché la professionalizzazione del settore ai sensi della strategia per l’Alto Adige (ad esempio prenotazioni online, spazio vitale dell’Alto Adige);

e) partecipano attivamente allo sviluppo turistico e locale della propria zona di competenza, contribuendo a una chiara profilazione del territorio in sinergia con le sedi distaccate dell’azienda speciale IDM e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e gli altri settori economici, seguendo le direttive del marchio ombrello dell’Alto Adige;

f) conformemente al profilo della propria zona di competenza, sviluppano e gestiscono prodotti turistici in forma di offerte (itinerari escursionistici, attrazioni, programmi) e manifestazioni. La profilazione della zona di competenza deve ispirarsi al profilo della propria area esperienziale e rispondere ai contenuti dettati dalle direttive del marchio ombrello dell’Alto Adige;

g) incoraggiano lo sviluppo e l’evoluzione di iniziative private e pubbliche (quali attrazioni, manifestazioni);

h) partecipano attivamente, all’interno e all’esterno della propria area esperienziale, a progetti di profilazione e di sviluppo del prodotto su tematiche rispondenti al proprio profilo, seguendo le direttive del marchio ombrello dell’Alto Adige;

i) su richiesta delle sedi distaccate dell’azienda speciale IDM forniscono, all’occorrenza, assistenza in loco ai rappresentanti dei media, agli operatori turistici o ad altri partner di cooperazione; contribuiscono alla programmazione e forniscono i testi per il marketing della propria zona di competenza;

l) sono responsabili per la gestione dei reclami.

Art. 4
Attività facoltative

1. Tutte le attività che le organizzazioni turistiche possono svolgere autonomamente, devono comunque essere concordate con l’azienda speciale IDM.

2. Le organizzazioni turistiche possono svolgere le seguenti attività:

a) azioni di marketing di ogni tipo (comunicazione di mercato, informazioni per la stampa, promozione e sviluppo dei prodotti) nei mercati di riferimento;

b) progettazione, esecuzione e finanziamento comune di misure di marketing in cooperazione con terzi (per esempio esercenti funiviari, operatori del tempo libero, agenzie);

c) sviluppo, realizzazione e gestione di media analogici (quali cataloghi, riviste) e media digitali (quali siti internet e canali di social media), ove:

1) il coordinamento per quanto concerne obiettivi, mercati, destinatari, contenuti, corporate design e budget, è finalizzato a favorire l’inserimento ottimale dei media nella strategia globale dell’Alto Adige allo scopo di ottenere i massimi vantaggi per i luoghi, le aree esperienziali e i fornitori di servizi secondo le finalità di legge;

2) i siti internet delle organizzazioni turistiche rispondono ai criteri minimi fissati dalle direttive dell’azienda speciale IDM;

d) produzione di materiale illustrativo, testuale e filmico ai sensi delle direttive vigenti per il corporate design e la corporate identity fissate dal marchio ombrello dell’Alto Adige.

Art. 5
Accordo e coordinamento in materia di campagne promozionali

1. L’organizzazione turistica e la sezione distaccata di riferimento dell’azienda speciale IDM elaborano e definiscono congiuntamente le finalità delle campagne promozionali, individuando mercati, destinatari, contenuti, interventi, tempistiche e i budget necessari, anche rispetto alle specifiche iniziative di marketing promosse dalla singola organizzazione turistica.

2. Conclusa la fase di coordinamento, le misure concordate possono essere attuate a fronte del parere positivo dell’azienda speciale IDM. La finalità dell’accordo è quella di inserire in modo ottimale le misure promosse dalle organizzazioni turistiche nella strategia globale per l’Alto Adige al fine di ottenere i massimi vantaggi per le organizzazioni turistiche e i fornitori di servizi in aderenza ai rispettivi obiettivi specifici e in ottemperanza alle finalità previste per legge.

3. Sui media e nei diversi canali di informazione (siti internet, cataloghi, elenchi delle strutture ricettive, calendario delle manifestazioni, materiale informativo sugli spettacoli, ecc.) e nelle varie misure di marketing, le organizzazioni turistiche utilizzano, senza alcuna eccezione, accanto ai propri elementi grafici (logo, caratteri, colori), il marchio ombrello dell’Alto Adige ai sensi delle direttive in materia di corporate design e di corporate identity. Ciò vale per le attività promosse sia in provincia di Bolzano sia fuori provincia.

TITOLO III
PERSONALE

Art. 6
Qualifiche e requisiti del personale delle organizzazioni turistiche

1. Per tutte le nuove assunzioni di personale delle organizzazioni turistiche è richiesto il possesso delle qualifiche professionali minime e dei requisiti indicati di seguito:

a) direttore/direttrice d’ufficio (fino a <= 250.000 pernottamenti):

1) maturità e due anni di esperienza professionale nel turismo, oppure

2) laurea triennale, oppure

3) due anni di esperienza professionale nel turismo per chi proviene da altro settore.

In tutti i casi è richiesta la conoscenza delle due lingue ufficiali della provincia di Bolzano e di almeno una terza lingua;

b) amministratore/amministratrice (da 250.000 a 700.000 pernottamenti):

1) due anni di attività quale direttore/direttrice d’ufficio oppure

2) laurea triennale e due anni di esperienza professionale nel turismo, oppure

3) maturità e cinque anni di esperienza professionale nel turismo per chi proviene da altro settore.

In tutti i casi è richiesta la conoscenza delle due lingue ufficiali della provincia di Bolzano e di almeno una terza lingua;

c) amministratore/amministratrice (oltre 700.000 pernottamenti):

1) due anni di attività quale amministratore/amministratrice, oppure

2) cinque anni di esperienza professionale nel turismo e comprovata competenza dirigenziale per chi proviene da altro settore.

In tutti i casi è richiesta la conoscenza delle due lingue ufficiali della provincia di Bolzano e di almeno una terza lingua.

2. Tutti i collaboratori e le collaboratrici delle organizzazioni turistiche devono avere la conoscenza attiva e passiva delle lingue italiana e tedesca; i collaboratori e le collaboratrici addetti al pubblico devono avere inoltre la conoscenza di una terza lingua.

3. Tutto il personale delle organizzazioni turistiche è tenuto alla frequenza obbligatoria di corsi di formazione professionale. L’obbligo si ritiene assolto, se nell’arco di due anni viene dimostrata la partecipazione ad almeno 30 ore di formazione professionale specifica (attestato di partecipazione).

 

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