1. Per le alunne e gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura o ai quali è impartita l’istruzione domiciliare, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dalle predette alunne e dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei suddetti corsi abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti, effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento.