1. Presupposto per l'ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado e per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è la validità dell'anno scolastico. L’anno scolastico è considerato valido se frequentato dalle alunne e dagli alunni per almeno il 75 per cento delle attività didattiche ed educative secondo l'orario annuale personalizzato. In casi eccezionali e documentati, il consiglio di classe, sulla base di criteri deliberati dal collegio dei docenti, può considerare valido l’anno scolastico anche qualora la percentuale del 75 per cento non sia stata raggiunta, a condizione che vi siano elementi di valutazione sufficienti per procedere comunque alla valutazione finale.
2. In caso di mancata validità dell’anno scolastico non viene effettuata alcuna valutazione. La mancata validità dell'anno scolastico comporta la non ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado oppure la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
3. Le scuole comunicano tempestivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale se il raggiungimento della validità dell’anno scolastico è a rischio.