1. La valutazione degli processi formativi, dei risultati di apprendimento, del livello globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni e del comportamento, l’ammissione alla classe successiva nonché l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni con una diagnosi funzionale o con un referto clinico avvengono secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, sulla base del percorso educativo individualizzato e personalizzato.
2. Le prove di verifica sono predisposte in modo da corrispondere agli insegnamenti impartiti e sono idonee a valutare i progressi delle alunne e degli alunni in rapporto alle loro potenzialità e ai loro livelli di apprendimento iniziali. Tali alunne ed alunni hanno diritto alle misure individualizzate e personalizzate, all’utilizzo degli ausili, alle misure compensative e dispensative di cui al percorso educativo individualizzato e personalizzato.
3. In particolare nelle discipline, nelle quali si è lavorato, sulla base del percorso educativo individualizzato e personalizzato, con obiettivi non differenziati, vengono scelte, nell’ambito dell’adattamento delle prove di verifica, procedure che consentano alle alunne e agli alunni di dimostrare il livello di apprendimento effettivamente conseguito.
4. Nel verbale delle sedute di scrutinio vengono indicate le discipline con obiettivi differenziati secondo il percorso educativo individualizzato e personalizzato. Nelle schede di valutazione, negli attestati, nei diplomi finali e nella pubblicazione dei risultati non viene fatta menzione delle misure di cui al presente articolo.
5. Per le alunne e gli alunni con diritto alle misure di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il modello per la certificazione delle competenze può essere adattato sulla base del rispettivo percorso educativo individualizzato e personalizzato.