(1) Per i piani e programmi di competenza della Provincia l'Autorità procedente o il proponente redige un rapporto ambientale preliminare e lo trasmette all’Agenzia; tale rapporto comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dipendenti dall'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.
(2) L’Agenzia individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro 30 giorni all’Agenzia e all’Autorità procedente. . 5)
(3) L’Agenzia, entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 6)