(1) Per piani o programmi di competenza della Provincia l’Autorità procedente o il proponente invia all’Agenzia la proposta di piano o di programma, il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso redatta in lingua italiana e tedesca.
(2) Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 l’Autorità procedente o il proponente e l’Agenzia curano la pubblicazione sul proprio sito web di un avviso contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’Autorità procedente e l'indicazione delle sedi dove è possibile prendere visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e dove possono essere presentate le osservazioni.
(3) Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
(4) Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 le autorità presso le quali sono individuate le sedi di cui al comma 2 trasmettono all’Agenzia le osservazioni, le proposte e i pareri presentati dagli interessati e dai Comuni durante il periodo di pubblicazione.
(5) Il Gruppo di lavoro redige la relazione istruttoria di merito e si esprime sulla completezza e sull’adeguatezza della documentazione nonché sulle osservazioni presentate entro 60 giorni dall’ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle osservazioni del pubblico.
(6) Il Comitato ambientale, entro 90 giorni dall’ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle osservazioni del pubblico, esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o programma, tenendo conto della relazione istruttoria del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate.
(7) In attuazione dei principi di economicità e semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per piani e programmi specifici, vengono coordinate con quelle previste dal presente articolo, in modo da evitare duplicazioni e assicurare il rispetto dei termini previsti dai commi 3 e 6.