(1) Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative da adottare in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
(2) Il rapporto ambientale contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste sulla base del livello di conoscenza e dei metodi di valutazione attuali, del contenuto e del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.
(3) Le informazioni da inserire nel rapporto ambientale sono indicate nell’allegato I della direttiva 2001/42/CE.