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d) Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 171)
Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 17 ottobre 2017, n. 42.

Art. 16 (Verifica di assoggettabilità a VIA)   delibera sentenza

(1)  Il proponente trasmette all'Agenzia lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni di cui allegato IV-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. 7)

(2)  Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell’Agenzia, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. L'Agenzia comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazione della documentazione alle autorità con competenza ambientale nelle materie di cui all'art. 4 e ai Comuni sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.  8)

(2/bis)  Entro 45 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all’Agenzia. 9)

(3)  Nei successivi 30 giorni l’Agenzia può chiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi 45 giorni. Su richiesta motivata del proponente l’Agenzia può concedere, per una sola volta, la sospensione del termine per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’Agenzia di procedere all’archiviazione. 10)

(3/bis)  L’Agenzia adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi 45 giorni, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3 nell’eventualità in cui l’Agenzia ne abbia fatto richiesta. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’Agenzia può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, il termine per l’adozione del suddetto provvedimento; in tal caso, l’Agenzia comunica tempestivamente, per iscritto, al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento. 11)

(4)  Se il progetto non ha significativi impatti negativi sull’ambiente, l’Agenzia dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale in base ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ove richiesto dal proponente e tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, impartisce le condizioni ambientali necessarie a evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Se il progetto presenta possibili, significativi impatti negativi sull’ambiente, l’Agenzia dispone l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 18 a 22 in base ai criteri pertinenti elencati nel predetto allegato V. 12)

(5)  Per le installazioni soggette a verifica di assoggettabilità e ad autorizzazione integrata ambientale, la decisione sulla assoggettabilità a VIA è adottata dalla Conferenza di servizi in seno alla procedura di cui all'articolo 28.

(6)  Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri da parte dell'Amministrazione provinciale nelle materie di cui all’articolo 4, comma 1, la decisione sull’assoggettabilità a VIA è adottata dalla Conferenza di servizi in seno alla procedura di approvazione cumulativa di cui all'articolo 42.

(7)  Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a  VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'Agenzia. 13)

(8)  Su richiesta del proponente, l’Agenzia assoggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli da 18 a 22 i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell’allegato A, senza il previo espletamento della verifica di assoggettabilità.

massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 215 - Norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti che riguardano la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – estinzione del processo
7)
L'art. 16, comma 1, è stato così modificato dall'art. 16, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
8)
L'art 16, comma 2, è stato così modificato dall'art. 16, commi 6 e 7, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
9)
L'art. 16, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 16, comma 8, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
10)
L'art. 16, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 9, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
11)
L'art. 16, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 16, comma 10, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
12)
L'art. 16, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 11, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
13)
L'art. 16, comma 7, è stato così modificato dall'art. 16, comma 12, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
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