(1) Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è assunto nella seduta conclusiva della conferenza di servizi ed è costituito dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza. In questa seduta il Comitato ambientale è rappresentato dal suo/dalla sua Presidente o da un suo delegato/una sua delegata, che espone l’esito della valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere tali titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(2) L’efficacia temporale del provvedimento di VIA è definita dal provvedimento stesso ed è comunque non inferiore a cinque anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente e previo parere del Comitato ambientale, di specifica proroga da parte dell’Agenzia.
(3) Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale e agli altri titoli abilitativi di cui al comma 1, contenute nel provvedimento autorizzatorio unico provinciale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate dalle amministrazioni competenti per materia secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di settore.
(4) Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è pubblicato, integralmente, nel sito web dell’Agenzia. I termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale decorrono dalla data di pubblicazione. 22)