(1) Qualora la decisione sulla VIA prescriva la presentazione del progetto esecutivo, il Comitato ambientale, entro il termine di 60 giorni dalla relativa presentazione, verifica con parere motivato la conformità dello stesso al progetto approvato in sede VIA.
(2) I progetti di variante con rilevanza ambientale relativi a progetti soggetti a VIA già approvati e in corso di realizzazione vanno presentati all'Autorità competente per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, la quale li trasmette all’Agenzia.
(3) Il Comitato ambientale verifica se le modifiche presentate con il progetto di variante possano avere significativi impatti negativi sull’ambiente e rilascia un parere entro 60 giorni. Se le modifiche hanno significativi impatti negativi sull’ambiente, il progetto va sottoposto a nuova procedura di VIA.
(4) La Giunta provinciale decide entro 90 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo o di variante di cui ai commi 1 o 2.