(1) A livello aziendale è costituito il comitato aziendale composto da 5 (cinque) rappresentanti di Parte pubblica e 5 (cinque) Rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale.
(2) La consistenza associativa ai fini della pesatura del voto dei rappresentanti sindacali è rilevata in base alle deleghe conferite all’Azienda sanitaria dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno e trasmessa entro il mese di febbraio, mediante comunicazione dell’Azienda Sanitaria per tramite dell’Assessorato provinciale alla Salute, al Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.
(3) Alle riunioni del Comitato è ammessa la presenza di componenti tecnici chiamati dalle OO.SS. ivi rappresentate; a questi non viene riconosciuto né il compenso per la presenza, né il diritto di voto.
(4) Le competenze e la modalità di funzionamento del Comitato aziendale sono definite dal Comitato provinciale.