(1) Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 31, comma 5 dell’ACN, non essendo state diversamente regolamentate nell’Accordo Integrativo provinciale per la Medicina Generale della Provincia di Bolzano le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 31, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale convenzionati, le stesse continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui ai rispettivi capi dell’ACN.
(2) In particolare: Assistenza Primaria in caso di sciopero
- A. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3 ACN sono prestazioni indispensabili di assistenza primaria le visite domiciliari urgenti, l’assistenza domiciliare integrata, le forme di assistenza domiciliare programmata a malati terminali.
- B. L’assistenza domiciliare integrata, le forme di assistenza domiciliare programmata a malati terminali così come le prestazioni aggiuntive non differibili erogate nel corso di visite domiciliari urgenti, verranno onorate dall’Azienda Sanitaria con gli importi previsti dall’articolo 18 e dall’Allegato A del vigente Accordo Integrativo Provinciale (AIP).
- C. Ai sensi dell’articolo 31, comma 14 dell’ACN, per la effettuazione delle prestazioni professionali indispensabili da garantire in occasione dello sciopero della categoria, è riconosciuto ai medici di assistenza primaria una percentuale pari al 40% del compenso giornaliero previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera a), b) e c) dell’ACN.
(3) In particolare: Continuità assistenziale in caso di sciopero
- 3a. Sono prestazioni indispensabili gli interventi di cui all’articolo 67 ACN limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici. In particolare il medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio.
- 3b. Preso atto della necessità di garantire alla popolazione della Provincia il servizio di CA e fino all’attribuzione degli appositi incarichi per la CA di cui al Capo III del vigente Accordo Collettivo Nazionale, la CA, in caso di sciopero dei medici espletanti tale servizio ai sensi della Norma transitoria finale di cui al vigente Accordo Integrativo Provinciale, è temporaneamente regolamentata con le seguenti modalità:
- 3b1) L’Azienda Sanitaria individua per ambito territoriale i nominativi dei medici tenuti a garantire le prestazioni indispensabili e li comunica almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero alla OO.SS. e ai medici interessati.
- 3b2) Il numero dei medici individuati per ambito territoriale è calcolato con le seguenti modalità:
- 3b2a) Servizio effettuato a turno (AIP, Norma transitoria finale, comma 3, punto A1, lettera b): un medico per turno. Il compenso spettante è quello identificato nella Norma transitoria finale sopracitata sulla base del numero dei medici costituenti il gruppo.
- 3b2b) Servizio effettuato per i propri assistiti dal singolo medico di assistenza primaria (AIP, Norma transitoria finale, comma 3, punto A1, lettera a): identificazione del fabbisogno di medici necessario per l’attivazione di un servizio di Continuità Assistenziale e relativi turni, così come previsto all’articolo 10, lettera A), comma 1 dell’AIP. Il compenso spettante è quello identificato all’articolo 10, lettera B), comma 5 dell’AIP.
- 3b2c) Servizio svolto in forma mista (modalità a) più b) oppure da più medici in turno (modalità a): identificazione del fabbisogno di medici necessario per l’attivazione di un servizio di Continuità Assistenziale e relativi turni, cosí come previsto all’articolo 10, lettera A), comma 1 dell’AIP. Il compenso spettante è quello identificato all’articolo 10, lettera B), comma 4 dell’AIP.
(4) Il medico individuato ha il diritto di esprimere entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della comunicazione la volontà di aderire allo sciopero. In tal caso è tenuto ad inviare a mezzo PEC all’indirizzo: admin@pec.sabes.it o mediante fax al numero 0471 909137:
- l’intenzione di aderire allo sciopero;
- il nominativo del medico convenzionato che lo sostituirà;
- la conferma scritta di disponibilità alla sostituzione da parte del medico sostituto.
(5) Ove possibile il medico sarà sostituito. In caso contrario il medico verrà precettato dagli organi competenti.
(6) Per la giornata dello sciopero è sospesa la modalità ordinaria di erogazione del servizio di continuità assistenziale così come prevista dalla Norma transitoria finale di cui al vigente Accordo Integrativo Provinciale, a prescindere dall’adesione o meno del/dei medico/i allo sciopero.
(7) L’individuazione del medico viene fatta a rotazione tra i medici dell’ambito territoriale di riferimento a partire dalla minore anzianità di convenzionamento.
Norma transitoria n. 1
L’aumento del numero di scelte di cui all’articolo 6, comma 9, è applicabile dall’1 luglio 2019. I medici che in quella data hanno già autolimitato il proprio massimale ad un numero di scelte inferiore a 1.300 pazienti hanno la possibilità di presentare presso l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige una richiesta motivata di proroga, per mantenere tale limite fino al primo gennaio 2020. Il Comitato aziendale, per motivi di difficoltà a potere garantire l’assistenza medica ai pazienti, avrà facoltà di dare una valutazione negativa a tale proroga. 9)
Norma transitoria finale
(1) La Continuità Assistenziale nella Provincia Autonoma di Bolzano viene garantita ai sensi e con i criteri di cui al Capo III del vigente ACN.
(2) Preso atto delle difficoltà oggettive nel rispettare il dettato del Capo III ACN per la mancanza di medici in possesso dei requisiti previsti, dovendo comunque garantire la copertura assistenziale h24 alla popolazione iscritta al SSP, la CA di cui alla lettera B dell’articolo 10 nella Provincia Autonoma di Bolzano viene garantita temporaneamente con le seguenti modalità:
(3) Dove non è in funzione il servizio di CA svolto da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli 62, comma 2, lettera a) Capo III del vigente ACN, la continuità assistenziale è svolta su base volontaria dai medici di medicina generale dell’ambito territoriale di riferimento ed eventualmente da altri medici, con l’obbligo della copertura del servizio sotto forma di disponibilità domiciliare, secondo le seguenti modalità:
A. continuità assistenziale notturna nei giorni feriali;
continuità assistenziale festiva e prefestiva.
A1. La continuità assistenziale notturna nei giorni feriali si svolge con le seguenti modalità:
- a. da ogni singolo medico di medicina generale convenzionato per i propri assistiti;
- b. a turno da medici di medicina generale convenzionati e non, con un massimo di 5 medici.
A2. Il compenso spettante ammonta a:
- a. Euro 76,21 per notte per medico, se il medico per propria scelta svolge singolarmente il servizio solo per i suoi pazienti;
- b. Se il servizio viene svolto a turno, per notte:
- Euro 139,73 (centotrentanove//73) (2 medici);
- Euro 165,14 (centosessantacinque//14) (3 medici);
- Euro 190,54 (centonovanta//54) (4 medici);
- Euro 215,92 (duecentoquindici//92) (5 medici).
B1. La continuità assistenziale festiva e prefestiva si svolge con le seguenti modalità:
In ogni distretto o ambito territoriale la continuità assistenziale festiva e prefestiva è svolta a turno - gratuitamente a favore dei cittadini iscritti al servizio sanitario provinciale nell’ambito territoriale di riferimento - da medici di medicina generale ivi iscritti secondo quanto previsto dall’ACN vigente e/o da medici non convenzionati che abbiano dichiarato la loro disponibilità, ove esista la difficoltà oggettiva di organizzare la continuità assistenziale stessa. La remunerazione delle visite richieste da cittadini non iscritti al servizio sanitario provinciale avviene secondo le modalità delle “visite occasionali”;
B2. Il compenso orario spettante al medico di turno ammonta a Euro 22,72 (ventidue//72).