(1) In sede provinciale è costituito un Comitato provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale come previsto dall’articolo 24 dell’ACN, ed avente composizione paritaria.
(2) Il comitato provinciale è costituito da rappresentanti di Parte Pubblica (Assessorato provinciale alla Sanità e Azienda sanitaria dell’Alto Adige, quest’ultima di seguito sarà nominata Azienda Sanitaria) e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (di seguito OO.SS.) maggiormente rappresentative a livello provinciale a norma dell’articolo 22 dell’ACN.
(3) I rappresentanti dei medici sono nominati dalle OO.SS. Si concorda, che lo stesso Comitato sia composto da 5 rappresentanti della Parte Pubblica e da 5 rappresentanti delle OO.SS. aventi diritto.
(4) Il Comitato provinciale è presieduto dall’Assessore provinciale alla Salute o da suo delegato.
(5) Per ogni membro effettivo di Parte Pubblica e delle OO.SS. è designato un membro sostituto che partecipa alle riunioni in caso di assenza del titolare.
(6) La consistenza associativa ai fini della pesatura del voto dei rappresentanti sindacali è rilevata in base alle deleghe conferite all’Azienda sanitaria dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno e trasmessa entro il mese di febbraio, mediante comunicazione della stessa Azienda Sanitaria per tramite dell’Assessorato provinciale alla Sanitá, al Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.
(7) Alle riunioni del Comitato provinciale è data facoltà alle OO.SS. di potersi avvalere di un esperto o consulente tecnico qualora si trattino argomenti specifici che richiedono competenze in materia.
(8) Tale esperto/consulente, in quanto non facente parte del Comitato provinciale, non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso o rimborso spese e non ha diritto di voto.
(9) Il comitato, oltre alle competenze previste dall’articolo 24 ACN, esprime pareri nei casi previsti dal presente accordo.
(10) Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all’assistenza, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti.
(11) Il Comitato
- rileva ed esamina le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall’applicazione del presente accordo;
- effettua il monitoraggio dell’applicazione del presente contratto con cadenza annuale;
- cura la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali provinciali e dall’Azienda Sanitaria;
- esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali, disciplinati dall’accordo e suggerisce alle parti firmatarie l’eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all’accordo medesimo;
- svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente Accordo.
(12) L’attività del Comitato è comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l’applicazione dell’Accordo.
(13) La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (di seguito Provincia) fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato provinciale.