(1) Ai medici di medicina generale già in possesso dell’attestato di bilinguismo o di titolo equipollente, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, dalla data successiva al conseguimento dell’attestato stesso, è riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni.